Cos'è una Comunità di Valle?

Dennis Franch, 9 luglio 2010 
Dal punto di vista giuridico la “comunità” è un ente pubblico costituito dai comuni appartenenti al medesimo territorio per l’esercizio di funzioni, compiti, attività e servizi, nonché, in forma associata obbligatoria, delle funzioni amministrative trasferite ai comuni secondo quanto disposto dalla legge.

 

La legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 “Norme in materia di governo dell’autonomia del Trentino”, nota come legge di riforma istituzionale della Provincia autonoma di Trento, ridisegna il sistema delle Istituzioni trentine (Provincia, Comuni e Comprensori) nel rispetto dei principi di sussidiarietà, di adeguatezza e di differenziazione, con l’obiettivo di portare l’esercizio delle funzioni amministrative al livello istituzionale più vicino al cittadino.

Tale risultato è perseguito attraverso un significativo, ancorché graduale, trasferimento di funzioni ai Comuni (articolo 8), i quali devono esercitarle, salvo specifiche eccezioni, in forma associata mediante le rispettive Comunità (articolo 14), enti pubblici locali a struttura associativa costituiti dai comuni compresi costituiti obbligatoriamente dai comuni compresi in ciascuno dei territori (articolo 12) individuati attraverso l’intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra la Provincia e le autonomie locali.

La riallocazione delle funzioni comporta inoltre una riorganizzazione dei servizi pubblici (articolo 13), una nuova disciplina della finanza locale (Capo VI), una riorganizzazione della Provincia e dei suoi enti strumentali (Capo VII).

La legge garantisce la partecipazione degli enti locali alla determinazione delle politiche provinciali (articolo 6), prevedendo che tutti i provvedimenti necessari per attuare il nuovo assetto istituzionale siano definiti mediante intesa tra Consiglio delle autonomie locali e Giunta provinciale in seno alla Conferenza permanente per i rapporti tra la Provincia e le autonomie locali.

Le competenze

  • Politiche della casa
  • Servizi pubblici locali
  • Politiche sociali
  • Urbanistica

Composizione ed organi

Sono organi della Comunità:

  • L’assemblea (composta per i 3/5 dal eletti a suffragio universale e per i restanti 2/5  da un consigliere, nominato entro 30 giorni dalla data di nomina alla carica di consigliere, da ciascun comune del territorio)
  • L’organo esecutivo
  • Presidente (eletto a suffragio universale). È il legale rappresentante della comunità e presiede l’Assemblea e l’organo esecutivo (in caso di parità di voto prevale il voto del presidente).
  • Conferenza dei sindaci. La conferenza dei sindaci esprime pareri sugli atti dell’assemblea concernenti:
    1. linee strategiche per l’organizzazione di servizi
    2. definizione delle politiche tariffarie e dei tributi locali
    3. atti di programmazione e pianificazione in ambito economico e sociale
    4. indirizzi generali sull’organizzazione della comuinità

Non è ammessa la candidatura a membro dell’assemblea  (per quanto riguarda i 3/5 degli eletti a suffragio universale) per coloro che sono candidati alla carica di sindaco o di consigliere comunale (quando le elezioni della Comunità di Valle avverranno contestualmente alle comunali); nel caso il componente dell’Assemblea venisse nominato assessore esterno successivamente, decade dalla carica di membro dell’assemblea. L’Assemblea ha una durata di 5 anni.

Come e quando si eleggono gli organi della comunità di Valle

L’elezione per il solo 2010 avverrà domenica 24 ottobre.

Poi avverrà contestualmente alle elezioni comunali.

Quante sono le Comunità di Valle?

Le Comunità di Valle sono 16, compresa la Comunità della Val d’Adige (comprendente il comune di Trento, Aldeno, Garniga Terme e Cimone che avrà uno statuto a parte nella forma della “convenzione” tra Comuni).

CLICCA QUI per un breve schema riepilogativo riportante l’elenco delle Comunità di Valle, il numero dei Comuni coinvolti, il numero dei componenti dell’assemblea, il numero dei componenti delle liste e quello dell’organo esecutivo.

Si ricorda che:

  • Le liste sono formate da un numero di candidati compreso tra il numero dei comuni del territorio e il doppio dei comuni medesimi; per quanto riguarda la rappresentanza dei generi, nessuno dei due generi può essere rappresentato in misura superiore  ai due terzi del numero dei candidati della lista (con eventuale arrotondamento all’unità superiore).
  • L’organo esecutivo è formato da presidente e da un minimo di tre a un massimo di cinque componenti nominati dal presidente medesimo, scelti anche all’esterno dell’Assemblea (nelle comunità con più di 21 comuni, il numero massimo di componenti dell’organo esecutivo è elevato a 7.