Dennis Franch, 9 luglio 2010 Dal punto di vista giuridico la “comunità” è un ente pubblico costituito dai comuni appartenenti al medesimo territorio per l’esercizio di funzioni, compiti, attività e servizi, nonché, in forma associata obbligatoria, delle funzioni amministrative trasferite ai comuni secondo quanto disposto dalla legge.
La legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 “Norme in materia di governo dell’autonomia del Trentino”, nota come legge di riforma istituzionale della Provincia autonoma di Trento, ridisegna il sistema delle Istituzioni trentine (Provincia, Comuni e Comprensori) nel rispetto dei principi di sussidiarietà, di adeguatezza e di differenziazione, con l’obiettivo di portare l’esercizio delle funzioni amministrative al livello istituzionale più vicino al cittadino.
Tale risultato è perseguito attraverso un significativo, ancorché graduale, trasferimento di funzioni ai Comuni (articolo 8), i quali devono esercitarle, salvo specifiche eccezioni, in forma associata mediante le rispettive Comunità (articolo 14), enti pubblici locali a struttura associativa costituiti dai comuni compresi costituiti obbligatoriamente dai comuni compresi in ciascuno dei territori (articolo 12) individuati attraverso l’intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra la Provincia e le autonomie locali.
La riallocazione delle funzioni comporta inoltre una riorganizzazione dei servizi pubblici (articolo 13), una nuova disciplina della finanza locale (Capo VI), una riorganizzazione della Provincia e dei suoi enti strumentali (Capo VII).
La legge garantisce la partecipazione degli enti locali alla determinazione delle politiche provinciali (articolo 6), prevedendo che tutti i provvedimenti necessari per attuare il nuovo assetto istituzionale siano definiti mediante intesa tra Consiglio delle autonomie locali e Giunta provinciale in seno alla Conferenza permanente per i rapporti tra la Provincia e le autonomie locali. Le competenze
Composizione ed organi
Sono organi della Comunità:
Non è ammessa la candidatura a membro dell’assemblea (per quanto riguarda i 3/5 degli eletti a suffragio universale) per coloro che sono candidati alla carica di sindaco o di consigliere comunale (quando le elezioni della Comunità di Valle avverranno contestualmente alle comunali); nel caso il componente dell’Assemblea venisse nominato assessore esterno successivamente, decade dalla carica di membro dell’assemblea. L’Assemblea ha una durata di 5 anni.
Come e quando si eleggono gli organi della comunità di Valle
L’elezione per il solo 2010 avverrà domenica 24 ottobre.
Poi avverrà contestualmente alle elezioni comunali. Quante sono le Comunità di Valle?
Le Comunità di Valle sono 16, compresa la Comunità della Val d’Adige (comprendente il comune di Trento, Aldeno, Garniga Terme e Cimone che avrà uno statuto a parte nella forma della “convenzione” tra Comuni).
CLICCA QUI per un breve schema riepilogativo riportante l’elenco delle Comunità di Valle, il numero dei Comuni coinvolti, il numero dei componenti dell’assemblea, il numero dei componenti delle liste e quello dell’organo esecutivo. Si ricorda che:
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Partito Democratico del Trentino