Apprendiamo oggi che la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità delle norme introdotte su richiesta della Lega del Trentino nel Codice degli enti locali della Regione per l’istituzione dell’albo dei Segretari comunali della sola Provincia Autonoma di Trento.Trento, 11 maggio 2021
Lo scorso 16 dicembre 2019 il Consiglio regionale approvava, infatti, tramite un emendamento alla legge di bilancio regionale -proposto con blitz notturno dalla Lega del Trentino- una riforma della procedura di reclutamento dei segretari comunali, valida solo per la Provincia autonoma di Trento, che prevedeva l’istituzione di un doppio albo per i segretari, la durata quinquennale del loro incarico, la valutazione sull’operato del segretario da parte del Sindaco e la possibilità di revoca anche nel corso della legislatura con decisione del Consiglio comunale su proposta del Sindaco in caso di valutazione negativa.
Il nostro Gruppo contestò fin da subito la norma, tanto nei contenuti quanto nei modi, evidenziando possibili profili di illegittimità costituzionale e sostenendo che non si possono introdurre riforme così importanti senza un ampio confronto dentro e fuori dall’Aula e - trattandosi di norma regionale - senza un percorso condiviso con Bolzano. Fummo come sempre ignorati e derisi, con dichiarazioni come quelle della Consigliera -allora leghista - Ambrosi, che rispetto alla norma ebbe a dichiarare che “è l’ennesima dimostrazione che quello del cambiamento per la Lega non è solo uno slogan”.
Nel febbraio 2020 il Governo decideva di impugnare la norma. A causa dell’arrogante faciloneria della Lega Salvini Trentino si creò così un vulnus normativo, che ha lasciato decine di Comuni trentini senza un segretario comunale, inficiando l’operatività di molti Municipi. Alla faccia dei proclami del Presidente Fugatti, secondo il quale questa norma testimoniava “la volontà politica leghista di migliorare la qualità delle amministrazioni locali.”
La Corte Costituzionale ha quindi riconosciuto la violazione del principio costituzionale dell’accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni mediante pubblico concorso, la violazione del principio di uguaglianza, laddove vengono assoggettati irragionevolmente alla medesima disciplina possessori di titoli abilitativi di valenza diversa, e anche la possibilità di revoca dell’incarico da parte del Consiglio comunale su proposta del Sindaco, in quanto il concetto di valutazione negativa privo di qualsivoglia criterio e procedura di garanzia, “mina la necessaria autonomia del Segretario comunale, compromettendo l’imparzialità dell’azione amministrativa che questa figura professionale deve garantire e l’indispensabile equilibrio tra le ragioni dell’autonomia degli enti locali, da una parte, e le esigenze di un controllo indipendente sulla loro attività, dall’altra”.
La Corte rileva infine anche la profonda frattura ormai presente tra Trento e Bolzano, sottolineando “la singolarità di una siffatta, parziale, scelta normativa, realizzata attraverso il ricorso a una potestà legislativa di carattere, appunto, ordinamentale, che, proprio in quanto tale, dovrebbe assicurare un assetto tendenzialmente unitario nell’intera Regione autonoma Trentino Alto-Adige/ Südtirol.”
A forza di far fare queste figuracce alla nostra Autonomia speciale si indebolisce la sua credibilità e non la si aiuta a crescere e ad affermarsi.
La sentenza della Corte certifica insomma un fallimento che è politico prima ancora che normativo. Ci piacerebbe poter sperare che da questa sentenza Fugatti & Co. imparassero qualcosa, ma visti i precedenti sappiamo che non sarà così.
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