Zeni interroga: "Come e quando la Provincia rispetta le sentenze e con quali conseguenze giuridiche?"

Nelle scorse settimane la Corte d’ Appello di Trento ha respinto il ricorso di sospensiva della decisione del Tribunale di Trento dello scorso settembre, con la quale la Provincia viene condannata a “disapplicare” una propria legge. Si tratta della norma che introduce il requisito di dieci anni di residenza in Italia, per poter presentare domanda di graduatoria per gli alloggi dell’ I.T.E.A. e per il contributo sull'affitto.
Trento, 8 febbraio 2021

A fronte di questa originale situazione, il Consigliere provinciale del Partito Democratico del Trentino, Luca Zeni, ha presentato oggi un'interrogazione, al fine di sapere cosa intende adesso fare la Provincia, sotto il profilo giuridico; quant’è costata, fino ad oggi, la costituzione in giudizio della Provincia; se si sta ottemperando alle decisioni della sentenza del Tribunale di Trento e quali procedure debbano seguire adesso le persone che intendono presentare istanza di accesso alle graduatorie I.T.E.A. ed al contributo per le spese d’affitto.

IL TESTO DELL'INTERROGAZIONE

 

PROVINCIA E MANCATO RISPETTO DELLE SENTENZE

CONTRARIE, QUALI CONSEGUENZE GIURIDICHE?

 

Come riportato dalla stampa locale nelle scorse settimane, la Corte di Appello di Trento ha respinto la richiesta, presentata dalla Giunta provinciale, di sospensiva della decisione del Tribunale di Trento dello scorso settembre, con la quale la Provincia viene condannata a “disapplicare” una propria legge.

  

   Si tratta, come noto, della norma che introduce il requisito di dieci anni di residenza in Italia, per poter presentare domanda di graduatoria per gli alloggi I.T.E.A. e per il contributo sull’affitto ed in proposito, il Tribunale di Trento ha giudicato tali previsioni, “ discriminatorie ed incompatibili con il principio della parità di trattamento”.

 

Questa sentenza del Tribunale, immediatamente esecutiva, condanna, inoltre la Provincia al pagamento della somma di euro cinquanta di sanzione per ogni giorno di ritardo accumulato nell’applicazione delle disposizioni contenute nella sentenza stessa.

 

   A fronte di questa situazione, la Giunta provinciale ha deciso comunque di impugnare quella sentenza davanti alla Corte d’Appello, chiedendo alla medesima la sospensione degli effetti derivati dall’applicazione della sentenza del Tribunale di Trento. Nei primi giorni dello scorso mese di gennaio, la Corte d’Appello si è quindi pronunciata, respingendo la richiesta di sospensiva presentata dalla Giunta provinciale e riconoscendo così il diritto di presentare domanda di alloggio I.T.E.A. e di contributo sull’affitto a coloro che possono dimostrare di risiedere in Italia da soli tre anni.

 

Questo è, a tutt’oggi, lo stato dell’arte, ma ciò che invece non è chiaro è cosa intenda fare adesso la Provincia, anche in relazione all’esecutività dell’ obbligo di sanzione giornaliera previsto dalla prima sentenza del Tribunale di Trento.

 

   Posto che la decisione del Giudice ripristina quei principi di equità e di non discriminazione e di ragionevolezza già contenuti nei principi del nostro ordinamento, quello che non pare ancora definito è l’orientamento della Provincia in merito al recepimento delle decisioni della Magistratura.

 

La questione trascende il merito e riguarda il comportamento delle Istituzioni. Vi è stata una scelta politica di appellarsi contro le decisioni di primo grado, ma nel frattempo la sentenza del Tribunale di Trento è immediatamente esecutiva e non è facoltà della Giunta provinciale valutare se rispettarla o meno. In questo momento pare invece esservi una sorta di limbo giuridico, nel quale non è chiaro quali regole governino la possibilità di accedere alle graduatorie I.T.E.A. ed al contributo alle spese d’affitto.

 

   Tutto ciò premesso, si interroga pertanto la Giunta provinciale per sapere:

 

- se ritenga che le sentenze, favorevoli o contrarie che siano all’Istituzione, vadano rispettate o meno:

 

- quali costi sono stati fino ad oggi sostenuti per le costituzioni in giudizio della Provincia a tutela della normativa citata in premessa;

 

- se e con quali costi, la Provincia sta ottemperando al disposto della sentenza del Tribunale di Trento, che prevede la sanzione amministrativa di cinquanta euro al giorno per ogni giorno di ritardo nell’applicazione della sentenza del Tribunale stesso;

 

- quale sia l’assetto regolamentare attualmente previsto dalla Provincia per le persone che intendano presentare domanda per accedere alle graduatorie I.T.E.A. ed al contributo alle spese d’affitto, dopo che la richiesta di sospensiva della sentenza del Tribunale di Trento è stata respinta dalla Corte d’ Appello.

 

   A norma di Regolamento si richiede risposta scritta.

 

   Distinti saluti.

 

                                                                                                     avv. Luca Zeni