Questa mattina, durante la riunione di Giunta, è stata approvata una delibera da me proposta che stabilisce un più ampio impiego dei lavori socialmente utili, a beneficio dei lavoratori in cassa integrazione straordinaria o in mobilità, negli enti pubblici, in particolare Comuni e Provincia. Alessandro Olivi, 16 febbraio 2015
Questa delibera semplifica la disciplina vigente e, al tempo stesso, rafforza il cosiddetto “principio di condizionalità”. In pratica, se prima l’accettazione di un lavoro socialmente utile era lasciata alla volontà dell’interessato, ora essa viene resa obbligatoria, accertate ovviamente alcune precondizioni, in particolare l’idoneità del lavoratore stesso rispetto alla mansione richiesta dall’ente. In caso di rifiuto, il regime di disoccupazione, con i relativi sussidi, decade.
E’ un passaggio importante che attendevamo da tempo. Nonostante infatti esista già una normativa nazionale che prevede l’adozione del principio di condizionalità, essa di fatto è stata finora pochissimo utilizzata. Vogliamo andare nella direzione di unwelfare sempre più moderno, proattivo, responsabile, dove ciascuno è chiamato a fare la sua parte. La disponibilità del lavoratore che pure si trova in una condizione oggettivamente difficile, avendo perso il lavoro, di mettersi al servizio della propria comunità, in qualche modo restituendo quello che da essa riceve, ci sembra importante non solo sotto il profilo della tenuta complessiva del sistema ma anche sul piano valoriale: lavorare per la comunità aiuta a non sentirsi passivi.
In precedenza il centro per l’impiego provvedeva a pubblicizzare l’elenco dei lavori socialmente utili e poteva anche chiamare direttamente il lavoratore in cassa integrazione straordinaria o in mobilità per affidargli un incarico; ma spettava all’interessato accettare o meno la proposta, non essendo in vigore un regime sanzionatorio nei confronti di chi non rispondeva alla chiamata.Con le modifiche adottate ora il meccanismo cambia. In sostanza, una volta che l’ente rende note le sue necessità, se entro la “finestra” già prevista di 15 giorni nessun lavoratore si rende disponibile, il Centro per l’impiego di riferimento provvede ad inviare una convocazione a tutti i lavoratori in cassa integrazione straordinaria o in mobilità residenti nell’area di riferimento. Questi ultimi sono quindi tenuti a rispondere alla chiamata; nel colloquio si verificherà se esistono persone idonee e ricoprire le mansioni scoperte.
L’ultima parola spetta quindi all’ente stesso. Qualora però il lavoratore si rifiuti di accettare il lavoro socialmente utile che gli è stato offerto, decade la condizione di disoccupazione, e di conseguenza anche il sussidio che percepisce
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