Ddl sulla formazione permanente e la validazione degli apprendimenti informali e non formali

Il disegno di legge, che ho depositato stamattina, si propone l’obiettivo di favorire l’apprendimento permanente delle persone in tutte le fasi della vita, quale strumento volto a sostenere la società della conoscenza, ad elevare la qualità dei saperi, delle abilità e delle competenze dei cittadini e il loro costante aggiornamento e ampliamento in una prospettiva personale, civica, sociale, occupazionale e di mobilità professionale.
Mattia Civico, 11 settembre 2012

I modi in cui ognuno di noi apprende sono molteplici: siamo di fatto costantemente immersi in un processo di apprendimento. L’apprendimento permanente e’ dunque un processo che vede luoghi formali integrarsi con percorsi informali e non formali, esperienze personali.

 Va dunque riconosciuto che termini quali “apprendimenti non formali e informali” sono entrati a pieno titolo nel lessico della formazione, riscuotendo riconoscimento a livello delle politiche dell’istruzione e dello sviluppo delle risorse umane, in cui la centralità formativa e valutativa viene, in ogni caso, attribuita agli apprendimenti del soggetto, indipendentemente dal contesto e dalle modalità che ne hanno permesso l’acquisizione.
“Non formale” e “informale” vengono, così, intesi non solo come contesti distinti da quelli tradizionalmente dedicati all’istruzione formale ma come modalità specifiche dell’apprendimento, alle quali devono corrispondere modalità adatte di riconoscimento e validazione.

Uno degli snodi fondamentali è, infatti, quello della certificazione dei titoli e delle competenze acquisite dai soggetti in apprendimento, non esclusivamente nell’ambito istituzionale-formale, ma anche negli ambiti non formale ed informale.

Tali processi di apprendimento hanno avuto, del resto, un importante riconoscimento legislativo nella legge n. 92 del 28 giugno 2012 concernente “Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita” (cd. legge Fornero), che all’articolo 4, commi 51 e ss., in linea con le citate indicazioni dell’Unione europea, fornisce le definizioni dell’apprendimento permanente, formale, non formale e informale e rinvia a successivi decreti legislativi la disciplina delle relative modalità di riconoscimento e validazione.

Al fine di dare puntuale attuazione agli interventi in materia, il ddl prevede (art. 6) che la Provincia elabori un piano organico dell’offerta educativa permanente con valenza triennale, sentito l’osservatorio provinciale sull’apprendimento permanente, quale organo di consulenza, proposta e monitoraggio degli interventi. Tale strumento di programmazione, attraverso il raccordo delle iniziative educative e formative previste dal ddl con le politiche provinciali di sviluppo, occupazionali ed assistenziali, definisce un sistema integrato territoriale degli interventi riferiti all’offerta formativa permanente in funzione dell’innalzamento dei livelli di istruzione e formazione dei cittadini in tutte le fasi della vita e dell’invecchiamento attivo.
Al fine della valorizzazione delle conoscenze, delle competenze e degli apprendimenti acquisiti anche su base esperienziale, volta all’inserimento o al reingresso nel sistema di istruzione e formazione professionale, il ddl prevede (art. 12) che la Provincia definisca, nel rispetto della disciplina statale e comunitaria, le modalità di riconoscimento degli apprendimenti formali, non formali ed informali come crediti formativi, nonché gli standard professionali, di attestazione e di certificazione delle competenze ai fini di una loro spendibilità sul mercato del lavoro, anche per quanto attiene al riconoscimento di titoli, qualifiche ed abilitazioni.
Prevista l’introduzione del libretto formativo del cittadino (art. 13), finalizzato a garantire la visibilità delle competenze e delle esperienze maturate dagli individui in una logica di mobilità geografica e professionale, nonché di apprendimento lungo tutto l’arco della vita. Il libretto costituisce strumento di documentazione trasparente e formalizzata di dati, informazioni, certificazioni, utilizzabile dall’individuo nel suo percorso di apprendimento, occupazione, crescita e mobilità professionale.