Mentre governo e parlamento italiano lavorano per adottare quelle misure, difficili e controverse ma improrogabili, per risanare i conti del Paese e rilanciare l’economia, anche la Provincia di Trento è chiamata ad adottare le misure più efficaci per migliorare la macchina amministrativa, sostenere l’economia e garantire la coesione sociale.Luca Zeni, 7 dicembre 2011
La finanziaria è uno dei momenti più rilevanti dell’attività del Consiglio, e comporta misure eterogenee e rilevanti per i cittadini e siamo convinti che le molte misure positive contenute avranno ricadute positive sulla comunità.
Ricordiamo soltanto la razionalizzazione nell’organizzazione dell’amministrazione, le misure a sostegno del lavoro in particolare giovanile, le agevolazioni fiscali per le imprese.
Nell’ottica di sostenere e migliorare il testo, il gruppo consiliare del Partito Democratico del Trentino ha depositato 35 proposte di emendamento che si aggiungono a quella decina di emendamenti già approvati in commissione e che oggi sono parte integrante del testo che sarà discusso in aula.
Nelle scorse settimane tutti i consiglieri hanno lavorato a fondo, consapevoli che la difficile fase economica del Paese, che coinvolge anche l’autonomia trentina, impone a tutti un surplus di impegno.
Alcune delle proposte avanzate sono state oggetto di confronto in maggioranza e con la giunta, e sono arrivate ad una condivisione larga per quanto riguarda i temi politicamente più rilevanti ed oggetto di discussione nei giorni scorsi. In particolare sull’organizzazione della Provincia il gruppo del Pd condivide l’intento di razionalizzazione proposto dalla giunta, ma per garantire la massima trasparenza e condivisione propone il passaggio in commissione delle relative delibere per un parere preventivo, oltre a una relazione annuale sul funzionamento e sull’organizzazione del sistema pubblico.
Sul tema del contenimento del debito pubblico è invece stato condiviso un emendamento che specifica e regolamenta in maniera più rigorosa le modalità di ricorso all’indebitamento della Provincia e delle società controllate; siamo convinti che la trasparenza ed il rigore, insieme ad una gestione attenta delle risorse pubbliche sarà sempre più importante per garantire i cittadini e l’autonomia.
Sono stati poi depositati altri emendamenti, alcuni dei quali migliorano o completano previsioni contenute nella finanziaria, altri rappresentano invece proposte nuove in materia di: espropri, parcheggi pertinenziali, indennizzi forfettari in caso di ritardo nei procedimenti amministrativi, revisori dei conti abilitati nei consorzi agrari, interventi in contesti di crisi, somministrazione di cibi freddi nelle cantine e aziende, inquinamento luminoso.
Di seguito l’elenco degli emendamenti con la relativa spiegazione.
Emendamenti Depositati Finanziaria 2012
Art. 7
Dopo il comma 2 è inserito il seguente:
“2 bis) Dopo il comma 5 dell’articolo 11 della legge provinciale sulla finanza locale è inserito il seguente:
“5.1. Gli oneri derivanti ai comuni dalla rideterminazione delle indennità di esproprio a seguito dell’applicazione delle disposizioni transitorie contenute nell’articolo 154 della legge provinciale n. 1 del’ 2008, riferiti alla maggiore somma capitale, agli interessi eventualmente riconosciuti sulla stessa e alle spese di giudizio a cui sono condannati i comuni medesimi nell’ambito dei giudizi previsti nella predetta disposizione, sono finanziati a valere sulla quota di cui al comma 5 sulla base di criteri definiti dalla Giunta provinciale d’intensa con il Consiglio delle autonomie locali.”
2. Il comma 4 dell’articolo 7 è sostituito dal seguente:
“4. Alla copertura degli oneri derivanti dall’applicazione del comma 2 bis si provvede con le modalità indicate nella Tabella B.”.
Rudari
Viene riconosciuto ai comuni la copertura delle maggiori spese su espropri già effettuati con cifre minori in base alla stima effettuata dalla Provincia in precedenza
Art. 9
Il comma 1 è soppresso.
Nardelli
Il testo unico delle disposizioni in materia tributaria sono una prerogativa del Consiglio e non della Giunta
Al comma 6 le parole “di tre punti percentuali” sono sostituite dalle seguenti “di due punti percentuali”
Ferrari
Si propone di diminuire la mancata entrata per la provincia derivante dalla riduzione dell’imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore dal 3 al 2 %
Art. 12
Prima del comma 1 è inserito il seguente:
01. Nel comma 5 dell’articolo 25 della legge provinciale 29 dicembre 2005, n. 20, dopo le parole “a decorrere dalla data della prima sottoscrizione dell'accordo di programma previsto dal comma 42” sono aggiunte le parole “e comunque entro il 31 agosto 2012”.
L’articolo che andiamo a modificare (finanziaria 2005) prevedeva la trasformazione dell’Istituto regionale di Studi e Ricerca Sociale in Fondazione. In 6 anni non è successo nulla ed ogni anno noi diamo 800 mila euro. Si prevede di dare una scadenza che corrisponde alla fine dell’anno sociale dell’Istututo per la costituzione della fondazione.
Civico
Art. 13
1.Dopo il comma 2 e inserito il seguente:
"2 bis. All'articolo 31 della legge provinciale di contabilità sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nel comma 5 le parole: "superi il 20 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "superi il 15 per cento";
b) dopo il comma 11 sono inseriti i seguenti:
"11 bis. La Provincia adotta misure per stabilizzare, entro la durata del bilancio pluriennale 2012-2014, il debito delle amministrazioni del settore pubblico provinciale di cui all'articolo 79, comma 3, dello Statuto speciale in rapporto al prodotto interno lordo provinciale.
11 ter. Con il regolamento di cui all' articolo 78 ter sono individuati gli enti a cui si applica la disciplina di cui al comma 11 bis e sono definiti i criteri e le modalità per I' attuazione di quanta disposto dal medesimo comma, incluse le modalità per la determinazione del debito, con riferimento distintamente, ai comparti Provincia, enti locali, enti strumentali e altri enti.
11 quater. La Provincia adotta inoltre una disciplina specifica volta a regolare il ricorso a operazioni di finanza straordinaria da parte dei propri enti strumentali, che comunque deve prevedere la specifica autorizzazione da parte della Provincia stessa in ordine al ricorso alle predette operazioni. In ogni caso il ricorso a operazioni d'indebitamento:
a) è limitato al solo finanziamento di spese di investimento
b) è subordinato alla predisposizione, ai fini dell' approvazione dell' operazione di indebitamento, di un piano di ammortamento del debito e alla dimostrazione che il piano è sostenibile per l'ente e compatibile con il permanere dell' equilibrio del bilancio, fermo restando il concorso richiesto agli enti stessi al rispetto del patto di stabilita provinciale.".
Zeni (Dellai)
Si prevedono alcune disposizioni che rafforzano il coordinamento e il controllo costante in materia di indebitamento del sistema Provincia: si riduce la percentuale di indebitamento possibile rispetto al bilancio dal 20 al 15% prevista nella legge di contabilità; si prevede la stabilizzazione del debito rispetto al PIL nel biennio 2012-2014; si demanda a regolamento della giunta la definizione dei criteri per la stabilizzazione del debito con riferimento anche agli enti locali e agli enti strumentali della Provincia; si prevede che la giunta deve autorizzare specificamente l’indebitamento delle società controllate, indebitamento che può avvenire soltanto per spese di investimento e con piani di ammortamento e di sostenibilità.
Art. 18
Nel comma 2, alla fine del secondo periodo, sono inserite le seguenti parole “previo confronto con le Organizzazioni sindacali”.
Art. 22
All’articolo 22 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 8 è inserito il seguente:
8 bis. Nel comma 3 dell‘articolo 54 della legge sul personale della Provincia, dopo le parole “distinte disposizioni” sono inserite le seguenti “per particolari categorie di personale, tra cui vigili del fuoco e”
a) dopo il comma 9 è inserito il seguente:
9 bis. All’articolo 67 della legge sul personale della Provincia sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla fine del comma 2 sono inserite le parole: “, ferma restando la competenza della contrattazione collettiva in materia di disciplina del rapporto di lavoro”;
b) i commi 3, 4, 5, e 6 sono soppressi
Si prevede di rimandare all’Apran la contrattazione per i Vigili del Fuoco permanenti
Art. 24
Dopo il comma 7 è inserito il seguente:
6 bis. Dopo l'articolo 33 bis della legge provinciale n. 3 del 2006 è inserito il seguente:
"Art. 33 ter
Informazioni sul sistema pubblico provinciale
1. Entro il mese di maggio di ogni anno la Giunta provinciale presenta alla competente commissione del Consiglio una relazione sul funzionamento del sistema pubblico della Provincia, che riferisce sullo stato d'attuazione dei processi di riorganizzazione previsti da questa legge, dalla legge sul personale della Provincia, dalle disposizioni in materia di organizzazione e di personale contenute nelle leggi finanziarie provinciali e in particolare dall'articolo 18 (Disposizioni in materia di società partecipate dalla Provincia) della legge provinciale 10 febbraio 2005, n. 1. La relazione evidenzia anche i mutamenti rispetto alla situazione del periodo precedente, le loro ragioni, i riflessi della riorganizzazione sull'andamento della spesa, i risultati ottenuti e le eventuali criticità emerse in sede attuativa.
2. La competente commissione del Consiglio provinciale può chiedere alla Giunta approfondimenti o specificazioni sui dati e le informazioni contenute nella relazione, Inoltre può chiedere l'intervento dei soggetti impegnati nella riorganizzazione del sistema pubblico provinciale, che hanno l'obbligo di presentarsi."
Zeni
Si prevede una relazione annuale da parte della giunta in merito all’organizzazione della Provincia
Dopo il comma 6 è inserito il seguente:
6 bis. Dopo il comma 2 ter dell'articolo 33 della legge provinciale n. 3 del 2006 è inserito il seguente:
"2 quater. Le fondazioni e associazioni in cui la provincia riveste una posizione dominante e le società di capitali direttamente o indirettamente controllate dalla Provincia sono obbligate, in ogni esercizio, al raggiungimento del pareggio di bilancio, inteso come risultato netto non negativo derivante dal conto economico dell’esercizio stesso."
Si prevede il pareggio di bilancio per le singole società di sistema
1. Dopo la lettera c) del comma 3 è inserita la seguente:
c bis) Nel comma 4, dopo le parole “disciplinate con atti organizzativi approvati con deliberazione della Giunta provinciale” sono inserite le parole “adottata previo parere delle commissioni consiliari competenti”.
2. Nella novella introdotta con la lettera a) del comma 5, dopo le parole “con atto organizzativo approvato con deliberazione della Giunta provinciale” sono inserite le parole “previo parere della commissione consiliare competente”.
Si prevede il passaggio in commissione per le delibere di giunta in ordine all’organizzazione della Provincia
Art. 25
01. Dopo l’articolo 3 delle legge provinciale sull’attività amministrativa è inserito il seguente:
“Art. 3 bis
Indennizzo per il ritardo nella conclusione dei procedimenti e responsabilità dirigenziali
1. Se i termini per la conclusione del procedimento non sono rispettati, salvi i casi di silenzio assenso e di silenzio rigetto, l'amministrazione corrisponde all'interessato un indennizzo per il ritardo stabilito in 100 euro per ogni dieci giorni di ritardo, fino a un massimo di 1.000 euro. Resta impregiudicato il diritto al risarcimento del danno.
2. L'indennizzo è subordinato alla presentazione di una domanda contenente l'indicazione del procedimento, rivolta alla struttura competente in via principale sull’istruttoria entro un anno dalla scadenza del termine per la conclusione del procedimento.
3. Se gli indennizzi superano i 3.000 euro annui per servizio della Provincia o struttura equiparata, o i 9.000 euro annui per dipartimento della Provincia o struttura equiparata, la contrattazione collettiva prevede, per il relativo dirigente, una decurtazione del trattamento economico accessorio collegato alla produttività."
Previsione innovativa sul modello della Regione Toscana. Si prevede un indennizzo forfettario in caso di ritardo nel procedimento amministrativo di Provincia e comuni, al fine di velocizzare l’iter burocratico.
Art. 27
1. La lettera a) del comma 2 è sostituita dalla seguente:
a) nel comma 1 le parole “se collegate funzionalmente” sono sostituite dalle seguenti “se relative ad organi di soggetti operanti in settori collegati o di società tra loro partecipate anche non reciprocamente.”
Si specifica quando una persona può essere nominata in due società della Provincia, derogando al divieto di cumulo di cariche (nel testo della finanziaria si prevedeva la possibilità di nomina in due società a prescindere dall’attività delle stesse)
3 bis. Il comma 1 dell'articolo 10 della legge provinciale n. 10 del 2010 è sostituito dal seguente:
"1. Annualmente, o quando ne viene richiesto, chi è stato nominato o designato invia al Presidente della Provincia una relazione sulla sua attività. Più persone nominate o designate nello stesso organo possono trasmettere una relazione unica."
Oggi ogni nominato deve trasmettere una relazione. Con l’emendamento si semplifica e si prevede che possa esserci una relazione unica
01. Il comma 5 dell'articolo 2 della legge provinciale n. 10 del 2010 è sostituito dal seguente:
"5. Il registro è reso pubblico nel sito internet della Provincia con modalità che facilitino la ricerca e la consultazione, consentendo di individuare le cariche in corso, quelle cessate nell'anno precedente, con i relativi compensi, e di consultare contemporaneamente i dati relativi a più cariche, anche aggregando le cariche relative al medesimo organo o al medesimo ente."
Si rende migliore la forma di pubblicità, oggi non chiara sul sito della provincia
Nel comma 3 dell’articolo 27 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le lettere a) e b) sono soppresse;
b) nella novella introdotta con la lettera c), dopo le parole “Questo articolo” sono inserite le parole “, con l’esclusione dei commi 3 e 4;”
Si lascia la possibilità di deroga al divieto di cumulo di cariche per i revisori, ma si toglie la previsione di deroga anche per il limite dei mandati
2 bis. Il comma 2 dell'articolo 8 della legge provinciale n. 10 del 2010 è sostituito dal seguente:
"2. L'elenco delle candidature è inviato alla commissione permanente del Consiglio provinciale competente in materia di nomine e designazioni. La commissione si esprime entro trenta giorni, trascorsi i quali si prescinde dal parere. La commissione motiva il suo parere esplicitando i criteri generali che ha adottato,con riguardo alla missione dell'ente."
Si rafforza un po’ il ruolo della commissione, che può fornire criteri generali
Nel comma 2, prima della lettera a) è inserita la seguente:
“a ante) nel comma 1 le parole “per quelle non retribuite” sono sostituite con le parole “per quelle per cui non è prevista espressamente alcuna retribuzione”
Una specificazione dell’articolato.
Cogo
Nelle novella introdotta con il comma 1 dopo le parole “dell’esercizio sociale” sono inserite le parole “e comunque almeno 120 giorni prima del rinnovo degli organi stessi”
Art. 28
All’articolo sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nel comma 2 della novella introdotta con il comma 2, le parole “di una somma di denaro o” sono soppresse
b) nel comma 2 della novella introdotta con il comma 2, dopo le parole “erogati da strutture e soggetti accreditati” sono aggiunte le seguenti “; a fronte di oggettive e verificate difficoltà di accesso a servizi accreditati, in quanto assenti sul territorio o insufficienti a soddisfare le necessità, può essere erogata a fronte di spese certificate una somma di denaro.”
Si condivide la previsione dei buoni di servizio. Si ritiene anche condivisibile che ove non ci siano servizi accreditati si possa erogare una somma di denaro, ma si chiede che le due modalità siano definite con un ordine di priorità. L’erogazione di denaro alle famiglie sia dunque una previsione transitoria in attesa di completare la filiera dei servizi in maniera omogenea e completa su tutto il territorio; per fare comunque emergere il lavoro nero e favorire l’occupazione femminile si prevede che le somme di denaro possano essere erogate a fronte di spese certificate.
All’articolo 28 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nel comma 3 della novella inserita con il comma 1, dopo le parole “con propria deliberazione” sono inserite le parole ", previo confronto con le parti sociali e parere della commissione consiliare competente,"
b) nel comma 3 della novella inserita con il comma 2, dopo le parole “con propria deliberazione” sono inserite le parole ", previo parere della commissione consiliare competente,"
Si prevede che le delibere sull’anagrafe dei fondi integrativi e degli assegni di cura siano sottoposto al parere della commissione consiliare
Art. 31
L’articolo 31 è soppresso.
Come lo scorso anno nella finanziaria è prevista la possibilità di storni tra fondo socio assistenziale, sanitario e integrato. Nella finanziaria 2011 era stato approvato un emendamento del Pd che sanciva come temporanea (fino al 31.12.2011) questa previsione, in virtù della fase transitoria successiva all’approvazione della legge sanità. Dopo un anno e mezzo dovrebbe essere conclusa tale fase transitoria, consentendo di approvare un bilancio che definisca in maniera chiara la previsione di spesa sui tre capitoli.
Il comma 1 è sostituito dal seguente:
Nel comma 1 dell’articolo 48 della legge provinciale n. 27 del 2010 le parole “per l’anno 2011” sono sostituite con le seguenti “per l’anno 2012”.
Storno tra fondi: in ulteriore via transitoria, in alternativa all’emendamento precedente, si consente un altro anno di possibilità di storni tra fondi
Art. 32
1. Dopo la lettera a) del comma 1 è inserita la seguente:
a bis) Le seguenti parole: “il personale del comparto sanitario con rapporto di lavoro a tempo indeterminato dipendente dell'agenzia è trasferito nel medesimo inquadramento all'Azienda provinciale per i servizi sanitari e continua ad essere regolato dalle leggi e dai contratti collettivi di lavoro vigenti per il personale del servizio sanitario provinciale; dalla data prevista da questo comma” sono soppresse;
2. L’ultimo periodo della novella introdotta con la lettera b) è sostituito dai seguenti:
“Il personale dipendente dell’Agenzia, appartenente ai settori scientifico-medico e fisico-sanitario, transita nei ruoli dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari con decorrenza 1° gennaio 2012. L’Azienda provinciale per i servizi sanitari modifica la propria dotazione organica e la propria struttura organizzativa per assorbire detto personale e, d’intesa con l’Agenzia, individua il personale da mettere a disposizione della stessa e le misure organizzative di coordinamento con l’Agenzia per garantirne l’operatività.” .”
Atrep: si lascia l’Agenzia per la protonterapia per quanto riguarda il cantiere, ma si avvia il processo di passaggio del personale medico all’Azienda sanitaria
Art. 35
Nel secondo periodo del comma 6 bis della novella introdotta con il comma 2, dopo le parole “La Giunta provinciale stabilisce” sono inserite le parole ", previo parere della commissione consiliare competente,"
Art. 40
Nella novella introdotta con il comma 3 sono apportate le seguenti modificazioni.
a) nel comma 8, dopo la prima frase è inserita la seguente:
“Non possono ospitare tirocini i datori di lavoro che nei dodici mesi precedenti l'attivazione del tirocinio hanno effettuato licenziamenti, fatti salvo quelli per giusta causa o giustificato motivo soggettivo o che hanno in corso programmi o periodi di cassa integrazione guadagni per attività analoghe a quelle previste dal progetto individuale o che non hanno trasformato in rapporto di lavoro una quota dei tirocini instaurati successivamente alla data di entrata in vigore di questo articolo.”
b) nel comma 14, dopo la lettera c) è inserita la seguente:
“c bis) con riferimento al comma 8, la quota dei tirocini trasformati in rapporti di lavoro;”
Le aziende che licenziano o che hanno cassa integrazione non possono avere tirocini sulla stessa mansione
Art. 42
2 bis. Dopo l’articolo 7 della legge provinciale n. 10 del 1988 sono inseriti i seguenti:
"Art. 7 bis
Interventi in contesti di crisi
1. Nell'ambito delle proprie competenze e nel rispetto delle competenze statali in materia di politica estera, la Provincia di Trento promuove e sostiene progetti che possono contribuire alla prevenzione e composizione pacifica delle crisi e dei conflitti, per la promozione della pace e della giustizia tra i popoli.
2. Per i fini di cui al comma 1, la Provincia, in collaborazione con il Centro per la formazione alla solidarietà internazionale previsto dall’articolo 9 bis della legge provinciale 15 marzo 2005, n. 4 (legge provinciale sulla solidarietà internazionale), promuove annualmente uno o più corsi di formazione, finalizzati alla acquisizione di competenze per intervenire in situazioni di conflitto e di crisi con metodologie nonviolente.
3. La Provincia, con le modalità previste all’articolo del comma 2 lettera b bis, sostiene programmi ed iniziative finalizzati al sostegno delle popolazioni civili che vivono in situazioni di conflitto, crisi o post conflitto.
4. Entro 60 giorni dall’approvazione del presente articolo, con proprio regolamento la Provincia, previo parere della commissione consiliare competente, disciplina le tipologie di progetti, le caratteristiche degli enti titolari degli interventi, requisiti di accesso alle attività formative di cui al comma 2 e valorizzazione delle persone formate nell’ambito degli interventi di cui al comma 3. Disciplina inoltre circa i limiti e le voci di spesa ammissibili per il finanziamento e gli eventuali oneri.
5. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, consistenti in 300.000 euro per ogni annualità del triennio 2012-2015, si provvede nell'ambito dello stanziamento di cui all'UPB 40.15.220 (interventi nel settore della solidarietà nazionale ed internazionale).
DDL PD, UPT, VERDI. Introduce una fattispecie nei progetti di solidarietà internazionale. Con formulazione tesa ad evitare l’impugnativa del governo: non viene costituito un corpo volontario (competenza politica estera), ma vengono finanziati progetti che si avvalgono di persone formate ed inserite in un elenco provinciale.
Art. 44
Nel comma 7, dopo le parole “La domanda di contributo è ammissibile solo se” sono inserite le parole “al momento della presentazione della domanda”
Nel comma 9, dopo le parole “Con deliberazione della Giunta provinciale” sono inserite le parole ", previo parere della commissione consiliare competente,"
Art. 50
01. Dopo il comma 1 dell’articolo 2 della legge provinciale sull’agricoltura è inserito il seguente:
“1bis. I soggetti indicati nel comma 1 alle lettere f) e g) possono fruire di agevolazioni a condizione che i rispettivi revisori dei conti, il revisore unico o il presidente, nel caso di collegio, siano in possesso dei requisiti necessari per l'iscrizione al registro dei revisori contabili.”
Oggi i consorzi agrari hanno collegi dei revisori dei conti per i quali non è previsto alcun requisito. Per garantire professionalità, si prevede che la Provincia può fornire contributi solo ai consorzi i cui revisori dei conti siano iscritti al registro dei revisori
Art. 51
1. Al comma 1, la novella è sostituita con la seguente:
“Art. 23 bis
Somministrazione nelle cantine vinicole
1. Nelle cantine vinicole la somministrazione a carattere non prevalente di prodotti di gastronomia fredda legati al territorio non è soggetta alla presentazione della segnalazione certificata di esercizio attività prevista dall’articolo 7 della legge provinciale 14 luglio 2000, n. 9 (Disciplina dell’esercizio dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande e dell’attività alberghiera, nonché modifica dell’articolo 74 della legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12 in materia di personale). La somministrazione dev’essere finalizzata alla promozione e alla vendita del vino prodotto dalla cantina e deve in ogni caso rispettare le norme in materia di igiene e sicurezza degli alimenti.”
Permette di somministrare solo piatti freddi di prodotti locali nelle cantine, quindi senza impianto di cucine vere e proprie. Inoltre si impone rispetto delle norme in materia di igiene e sicurezza di alimenti.
Rudari (Mellarini)
Art. 61
Nel comma 2 della novella introdotta con il comma 1, dopo le parole “la Provincia può concedere alll’ente pubblico richiedente” sono inserite le parole “e ai soggetti individuati dall’articolo 14 della L.P. 15 novembre 1993, n. 36”
Si allarga la possibilità di concedere i contributi per la riqualificazione energetica degli edifici pubblici anche alle aziende speciali comunali
Art. 63
1. Il comma 3 dell’articolo 6 della legge provinciale 3 ottobre 2007, n. 16 (risparmio energetico ed inquinamento luminoso) è sostituito dal seguente.
“6. I comuni possono accedere ai benefici previsti dall'articolo 5 previa adozione del piano comunale previsto dall’articolo 3.”
Il piano Provinciale Inquinamento Luminoso è di dicembre 2009. I comuni avrebbero avuto due anni di tempo per adottarlo. La legge oggi prevede che chi non lo adotta entro la fine di quest’anno rimane per 24 mesi fuori dai contributi. Invece di derogare e allungare di un anno, io prevedo che chiunque possa accedere ai finanziamenti, se ha adottato il piano comunale. in questo modo i comuni che non sono in regola sono stimolati a farlo nei prossimi mesi per accedere ai contributi. evitiamo di derogare oggi e anche l’anno prossimo.
Art. 64
1. Dopo il comma 22 è inserito il seguente:
“22 Dopo l’articolo 113 della legge urbanistica provinciale è inserito il seguente:
"Art. 38 ter
Disposizioni in materia di parcheggi
1. I comuni, nell'ambito dei piani urbani della mobilità e della sosta, possono prevedere la realizzazione di parcheggi su aree di proprietà comunale o nel loro sottosuolo, da destinare a pertinenza di immobili privati, previa determinazione dei criteri di cessione del diritto di superficie e su richiesta dei privati interessati, di imprese di costruzione o di società anche cooperative che abbiano la proprietà di almeno un'unità immobiliare nell’area individuata per il vincolo di pertinenzialità.
2. La costituzione o la concessione del diritto di superficie è subordinata all'espletamento di una procedura di gara per l'individuazione del soggetto cessionario, con le modalità previste dall'articolo 35, ponendo a base della gara uno schema di convenzione nella quale sono previsti:
a) la stima del valore del diritto di superficie;
b) la durata del diritto di superficie, per un periodo non superiore a novant'anni;
c) il dimensionamento dell'opera e il piano economico-finanziario per la sua realizzazione;
d) gli obblighi posti a carico del cessionario per la corretta esecuzione dell'opera;
e) i tempi previsti per la progettazione esecutiva, la messa a disposizione delle aree necessarie e l'esecuzione dei lavori;
f) l'obbligo di far eseguire l'opera da parte di imprese in possesso dei requisiti di idoneità tecnica previsti per l'esecuzione di opere pubbliche;
g) le condizioni di cessione della proprietà superficiaria agli aventi diritto, tra le quali l'obbligo di sussistenza e l'ambito di estensione del vincolo di pertinenzialità;
h) i tempi e le modalità per la verifica dello stato di attuazione, e le sanzioni previste per gli eventuali inadempimenti.
3. La procedura di gara, di norma, è aggiudicata secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, mediante valutazione sia della proposta tecnica del concorrente sia del prezzo offerto per la cessione del diritto di superficie in termini di rialzo sul prezzo di stima posto a base di gara, nonché del numero di prenotazioni presentate e delle condizioni di cessione dei posti auto."
4. I parcheggi realizzati ai sensi di questo articolo non possono essere ceduti separatamente dall’unità immobiliare alla quale sono legati da vincolo pertinenziale, ai sensi dell’articolo 9, comma 5 della legge n. 122 del 1989.
5. In alternativa a questo articolo, resta la possibilità per i comuni di realizzare i parcheggi pertinenziali mediante i sistemi di esecuzione previsti dalla legge provinciale sui lavori pubblici, ivi la concessione di lavori pubblici.”
Rudari (Giunta)
Permette di costruire parcheggi pertinenziali da parte delle cooperative di residenti in regime di concessione del suolo pubblico
Art. 71
Dopo il comma 4 è inserito il seguente:
4 bis. Dopo il comma 2 dell’articolo 56 della legge provinciale sulla scuola sono inseriti i seguenti:
“2 bis La Giunta provinciale, previo parere della commissione consiliare competente, definisce i criteri, le modalità e i tempi per la rilevazione dei bisogni organizzativi e formativi espressi dalla famiglie anche mediante le strumento della pre-iscrizione ai diversi cicli scolastici.
2 ter. L’istituzione scolastica e formativa nella formazione del progetto di istituto e nell’attivazione di eventuali accordi di rete previsti dall’articolo 19 tiene conte della rilevazioni effettuate.”
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