Olivi: «Depositato DDL per conciliare nuovi insediamenti commerciali e ambiente»

 È stato depositato venerdì, per iniziativa del Vicepresidente del Consiglio provinciale Alessandro Olivi, un disegno di legge che mira a rafforzare l'autonomia dei Comuni nella loro attività di pianificazione e programmazione delle superfici di vendita commerciali.
"Trentino", 18 gennaio 2020

«A distanza di dieci anni dalla stesura della legge provinciale sul commercio- osserva Olivi - si può affermare che è stato raggiunto lo scopo di sottrarre il commercio a logiche speculative e quello di bilanciare la presenza delle aree commerciali sul territorio. Un nuovo fenomeno però si sta materializzando con confini, organizzazione e contenuti non programmati, attraverso processi insediativi in alcune specifiche zone dove la concentrazione di più superfici di vendita, collocate in un'unica area, genera la nascita di aree commerciali che, seppur localizzate in maniera separata, producono l'effetto di un "grande centro commerciale diffuso".

E' necessario quindi rafforzare l'autonomia programmatoria comunale in materia di urbanistica commerciale affidando ai Comune, attraverso i loro piani regolatori generali, la facoltà di governare ulteriormente questi processi per ovviare alle problematiche connessa al congestionamento della viabilità e dell'aumento del traffico veicolare, dell'inquinamento acustico ed ambientale».

Per questo, il disegno di legge depositato prevede che i singoli Comuni possano limitare l'insediamento di nuovi esercizi commerciali, per tutelare l'ambiente, sgravare il sistema viabilistico e promuovere un'adeguata diversificazione delle attività economiche. «È una proposta normativa- conclude il consigliere del PD - che da' autonomia ai Comuni nella loro attività di tutela ambientale, urbanistica e della gestione del traffico, e consente loro di programmare con maggior precisione e miglior controllo lo sviluppo del territorio e del commercio al di fuori dai centri storici. I comuni avranno quindi uno strumento in più per valorizzare il commercio di prossimità e frenare le mire espansive delle grandi catene».

 

Disegno di legge

 Inserimento dell’articolo 13 bis nella legge provinciale sul commercio 2010

 

Relazione

Uno degli obiettivi che ha portato, nel 2010, alla stesura della legge provinciale sul commercio, è stato quello di dotare il comparto di nuovi e più efficaci strumenti di programmazione sul territorio. Tra gli scopi principali, quello dunque di indirizzare il Trentino verso un commercio più a misura di territorio, che puntasse ad un nuovo metodo di programmazione basato su una pianificazione integrata e strategica dei nuovi insediamenti commerciali, indirizzati verso alti standard qualitativi e prestazionali, sottraendoli a dinamiche meramente immobiliari e speculative. Simile previsione doveva permettere una più razionale distribuzione delle superfici, introducendo un’urbanistica commerciale orientata verso la pluralità distributiva, valorizzando gli edifici esistenti e favorendo in prospettiva un consistente risparmio di suolo, incentivando il commercio in centro storico e introducendo strategie e regole idonee a creare uno sviluppo sostenibile delle attività commerciali improntate alla qualità paesaggistica ed architettonica, al riuso, alla progettazione di volumi a basso impatto ambientale e integrati con le produzioni locali.

Un commercio, dunque, che fosse coerente con la struttura socioeconomica del Trentino, con le linee di tendenza future, con il modello di sviluppo che il territorio si era dato e che era fondato sulla qualità e sulla sostenibilità. Un modello, infine, che si sviluppasse contenendo e limitando le emissioni inquinanti derivanti dal traffico stradale, l’inquinamento atmosferico e quello acustico.

Così, la legge aveva assegnato ai territori una propria autonomia nel progettare eventuali nuove aree per l'insediamento di grandi superfici di vendita, secondo criteri profondamente diversi dal passato. Un nuovo modello di pianificazione caratterizzato da una valutazione integrata tra le aspettative degli eventuali nuovi attrattori commerciali e il rispetto del paesaggio, di una mobilità sostenibile, di relazioni con il sistema economico di sviluppo di un determinato territorio. Si puntava quindi alla riqualificazione della rete commerciale, sul riuso delle strutture esistenti e sulla riconciliazione tra i format commerciali moderni ed i centri storici, potenziando il loro ruolo attrattivo. Nello specifico, ai Comuni trentini al di sotto dei 10 mila abitanti spettava la regolamentazione delle medie struttura di vendita (con superfici tra i 151 e gli 800 mq) e ai comuni con più di 10 mila abitanti quella degli esercizi dai 151 ai 1500 mq. Per le strutture commerciali al di sopra di questa superficie la competenza passava alle Comunità di valle e ai Comuni di Trento e Rovereto.

A distanza di dieci anni dalla sua prima applicazione, si può affermare che la legge ha raggiunto lo scopo di sottrarre il commercio a logiche speculative e di bilanciare la presenza delle aree commerciali sul territorio. In questi anni si sono verificate però alcune situazioni problematiche, per le quali si ritiene opportuno affrontare la soluzione affidando all’autonomia dei territori maggior potere decisionale nel governare i processi insediativi in alcune specifiche zone dove la concentrazione di più superfici di vendita genera la nascita di aree commerciali che, seppur localizzate in maniera separata, producono l’effetto di un “grande centro commerciale diffuso”. Questo nuovo fenomeno si sta oggi materializzando con confini, organizzazione e contenuti non programmati, attraverso questi grandi centri che nascono surrettiziamente dalla somma di attività commerciali limitrofe che si collocano in una unica località, senza una programmazione specifica e, spesso, con un forte impatto ambientale/logistico, causando mutamenti urbanistici importanti con effetti negativi di congestionamento della viabilità e dell'aumento del traffico veicolare, dell'inquinamento acustico ed ambientale, impoverendo così i centri storici, e causando lo sbilanciamento di un'adeguata diversificazione delle attività economiche. Tutto ciò, oltre a contrastare con lo spirito originario della legge in tema di grandi strutture di vendita, finisce con lo svilire la programmazione territoriale finalizzata al rispetto degli interessi collettivi.

Con questo disegno di legge si propone quindi di riaffermare in capo ai comuni, con i propri piani regolatori, la programmazione territoriale non attraverso una generica limitazione delle attività commerciali, inammissibile per la normativa europea, ma prevedendo la possibilità di ridurne la concentrazione in un’unica area. Si propone che i comuni possano individuare aree del proprio territorio, esterne al centro storico, caratterizzate dalla presenza di un'alta intensità di superfici di vendita, nelle quali limitare l’insediamento di nuovi esercizi commerciali. Nella proposta di articolato si ribadisce, quindi, che la scelta programmatoria comunale deve avere motivazioni ambientali, essere connessa alla situazione viabilistica così da sgravare o ridurre l’impatto viabilistico comunale, e porsi come obbiettivo una adeguata diversificazione delle attività economiche.

L’attuale proposta legislativa può considerarsi come un necessario aggiornamento della normativa vigente, indispensabile per garantire autonomia e competenza programmatoria in capo ai comuni nella difesa del territorio.

 

L’articolato

 

Il disegno di legge si compone di un unico articolo modificativo della legge provinciale 30 luglio 2010, n. 17 (legge provinciale sul commercio 2010).

L’articolo introduce un nuovo articolo, il 13 bis, con il quale si prevede la possibilità per i comuni, attraverso i propri piani regolatori generali, di individuare aree del proprio territorio, nelle quali è già elevata la presenza di superfici di vendita, nelle quali limitare l’insediamento di nuovi esercizi commerciali. La scelta pianificatoria viene effettuata per motivazioni urbanistico-ambientali legate al congestionamento della viabilità, all’aumento del traffico veicolare, dell'inquinamento acustico e per raggiungere un’adeguata diversificazione delle attività economiche.

 

Disegno di legge

 

Inserimento dell’articolo 13 bis nella legge provinciale sul commercio 2010

Art. 1

Inserimento dell’articolo 13 bis nella legge provinciale 30 luglio 2010, n. 17 (legge provinciale sul commercio 2010)

  1. Nella sezione II del capo II, dopo l’articolo 13 della legge provinciale sul commercio 2010 è inserito il seguente:

 

Art. 13 bis

Disposizioni per conciliare nuovi insediamenti commerciali e ambiente

 

1. I comuni, attraverso i propri piani regolatori generali, possono individuare aree del proprio territorio, esterne al centro storico, caratterizzate dalla presenza di un'alta intensità di superfici di vendita, nelle quali limitare l’insediamento di nuovi esercizi commerciali, per tutelare l’ambiente, sgravare il sistema viabilistico e promuovere un'adeguata diversificazione delle attività economiche. Le aree individuate ai sensi di questo comma non sono fruibili per le localizzazioni previste dall’articolo 11."