Margherita Cogo commenta il pronunciamento della Corte di Strasburgo sulla procreazione medicalmente assistita

La legge 40 sulla procreazione medicalmente assistita ha subito parziali, ma sostanziali, modifiche da ben 16 sentenze emesse dai Tribunali nazionali. Che la legge 40 fosse non equa, piuttosto incoerente,rispetto alla 194, e per certi versi persino crudele,  era ben evidente fin dalla sua approvazione, avvenuta in un clima da guerra ideologica e poco attento e rispettoso sia della salute della donna, sia nei confronti del tema che avrebbe dovuto affrontare e risolvere e cioè quello della sterilità della coppia e della salute dell’embrione.

Margherita Cogo, 31 agosto 2012

Le norme più restrittive e più illogiche sono state superate dalle varie sentenze dei Tribunali nazionali, come ad esempio la possibilità di creare più di 3 embrioni in uno stesso ciclo, oppure la possibilità di congelare quelli in eccesso e non, invece, la loro utilizzazione in una sola volta.

Anche la diagnosi preimpianto, negata dalla legge 40, è stata resa possibile da una sentenza per le coppie portatrici di malattie genetiche a rischio di trasmissione ai figli. La 17° sentenza, quella della Corte di Strasburgo, consentirà agli aspiranti genitori senza diagnosi di infertilità, di procedere con la diagnosi preimpianto.

La corte di Strasburgo considera la legge 40 incoerente rispetto alla legge 194. Infatti per la legge 40 non sarebbe possibile la diagnosi preimpianto,  ma in base alla 194 sarebbe possibile l’aborto nei primi 90 giorni di gravidanza e l’aborto terapeutico dopo i 90 giorni, se è a rischio la salute e la vita della madre.

Ora, pare, che il Governo impugnerà la sentenza presso la Grande Chambre, quasi come un atto dovuto, affermano i giuristi, poiché i ricorrenti avrebbero dovuto rivolgersi ai giudici italiani in prima istanza, e solo poi rivolgersi alla Corte di Strasburgo; si osserva inoltre che l’incoerenza tra la legge 40 e la legge 194 non sarebbe poi così evidente, poiché appunto, dopo i 90 giorni l’aborto terapeutico non è consentito per le malformazioni del feto.

“NdR: Dopo i primi novanta giorni dal concepimento l'interruzione della gravidanza può essere praticata solo in due ipotesi: a) quando la gravidanza o il parto comportino un grave pericolo per la vita della donna; b) quando siano accertati processi patologici, tra cui quelli relativi a rilevanti anomalie o malformazioni del nascituro, che determinino un grave pericolo per la salute fisica o psichica della donna (art. 6). La Legge precisa che tali processi patologici devono essere accertati da un medico del servizio ostetrico-ginecologico dell'ente ospedaliero in cui deve praticarsi l'intervento, che ne certifica l'esistenza.”

Può essere che vi sia una sorta di conflitto di attribuzione e che in punta di diritto si possa anche dire che c’è una coerenza nella nostra legislazione, relativamente a quest’ultimo punto specifico, e cioè dell’aborto solo terapeutico,  ma sicuramente se ci fosse la prevalenza del buon senso, si porrebbe subito mano alla legge 40, per renderla rispettosa dei diritti umani.

Le varie sentenze hanno proprio sottolineato la violazione di diritti fondamentali, pertanto c’è solo da augurarsi che il Governo dei Tecnici affronti seriamente e tecnicamente i problemi di incostituzionalità della legge 40, rendendo così del tutto superfluo il ricorso alla Grande Chambre.