Presentato il ddl su “Norme in materia di agricoltura sociale” sottoscritto da consiglieri PD, PATT e UPT

Alessio Manica è il primo firmatario di un disegno di legge in materia di agricoltura sociale, sottoscritto da sei consiglieri appartenenti a tre gruppi consiliari di maggioranza (Maestri, Passamani, Avanzo, Zeni, Civico, Plotegher), che ha come obiettivo quello di regolamentare e potenziare un settore nella nostra provincia ancora poco esplorato.
Trento, 21 ottobre 2014 

 

Con “agricoltura sociale” si intendono le pratiche svolte su un territorio da imprese agricole, cooperative sociali e altre organizzazioni che coniugano l’utilizzo delle risorse agricole con le attività sociali. Attività sociali in questo caso volte a generare benefici inclusivi, favorire percorsi terapeutici riabilitativi e di cura, sostenere l’inserimento sociale e lavorativo delle fasce di popolazione svantaggiate e a rischio di marginalizzazione, favorire la coesione sociale.

Questo tipo di attività vivono nell’opinione pubblica locale una stagione di crescente domanda ed interesse, anche al traino di molte e positive esperienze sviluppatesi in questi ultimi anni in alte Regioni italiane ed Europee.

Il punto di forza di simili attività è la loro capacità di coniugare il lavoro produttivo con le politiche di welfare. Sarebbe infatti un errore considerare l’inclusività, la tensione riabilitativa, l’aiuto e la vicinanza alle persone svantaggiate quali uniche utilità “collettive”. Accanto a questo il disegno di legge considera infatti l’agricoltura sociale uno strumento economico, un’occasione, in tempi di crisi, per garantire un welfare più efficace e meno dispendioso per l’ente pubblico.

In questo senso, infatti, non va assolutamente dimenticata la dimensione commerciale di chi opera nel campo dell’agricoltura sociale, con numerose realtà in Italia e in Europa che già dimostrano come la tensione verso la qualità, permetta ai loro prodotti di stare sul mercato, di essere competitivi e di generare utili. In ultima istanza, di garantire livelli d’assistenza migliori a prezzi minori rispetto al welfare tradizionale.

Da questo punto di vista l’agricoltura sociale va sostenuta dunque come vera e propria prassi di sviluppo locale sostenibile socialmente, economicamente ed ecologicamente. Come una pratica finalizzata a perseguire il benessere dell’intera cittadinanza e capace di rispondere ad un più ampio bisogno di politiche di welfare. Un’attività, se dovessimo azzardare una sintesi, capace quindi di fondere solidarietà e mercato.

COSA PREVEDE IL DISEGNO DI LEGGE

Il disegno di legge si compone di sei articoli. Il primo ed il secondo individuano le finalità e elencano le definizioni, ai fini dell’applicazione del testo, di agricoltura sociale e di fattoria sociale.

L’articolo 3 specifica le modalità operative, ovvero illustra l’attività dell’agricoltura sociale verso le politiche attive di inserimento socio-lavorativo delle persone deboli, individuati anche dalla legge provinciale sulle politiche sociali (2007), i percorsi abilitativi e riabilitativi, le iniziative educative, assistenziali e formative ed i progetti di inserimento e reintegrazione sociale di minori e di adulti in collaborazione con l’autorità giudiziaria.

Con il comma 2, sempre dell’articolo 3, viene stabilito che le fattorie sociali costituiscono lo strumento di attuazione delle politiche di settore a sostegno dell’agricoltura sociale. Il comma 3 prevede, a questo proposito, l’aggiornamento della disciplina attuativa della legge provinciale sulle politiche sociali (2007).

L’articolo 4 prevede l’istituzione di un elenco provinciale delle fattorie sociali e la sua pubblicazione sul sito internet della Provincia. Con il comma 3 la Provincia è impegnata a promuovere la costituzione di una rete di fattorie sociali e dei loro organismi associativi e di rappresentanza finalizzata al coordinamento delle attività, alla formazione e aggiornamento di chi opera nelle fattorie.

L’articolo 5 riguarda le misure di sostegno provinciali. In particolare prevede: che la Provincia agevoli la concessione di beni di proprietà provinciale e dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata; che la Provincia adotti misure volte a promuovere l’utilizzo dei prodotti provenienti dalle fattorie sociali; che siano riservati degli spazi nei mercati per la vendita dei prodotti delle fattorie sociali; che le fattorie sociali possano accedere ai contributi pubblici godendo di un punteggio aggiuntivo; che la Provincia organizzi corsi formativi in materia di agricoltura sociale rivolti agli operatori del settore e interventi di carattere informativo rivolti ai dipendenti e amministratori degli enti locali e a tutti i soggetti operanti nell’ambito dell’agricoltura sociale.

L’articolo 6 prevede l’istituzione di un marchio provinciale delle fattorie sociali e le modalità per la gestione dello stesso.