Regolamento PRIMARIE PARLAMENTARI

Ai fini della più ampia partecipazione e del rinnovamento della politica, il Partito democratico promuove primarie aperte per la selezione delle candidature al Parlamento nazionale per le elezioni politiche del 2013. Attraverso lo strumento delle primarie il Partito democratico intende selezionare i propri candidati in coerenza con i suoi principi statutari e con la vocazione di partito di governo, aperto alla società, in grado di promuovere nelle composizione delle liste, e in particolare nelle posizioni eleggibili, competenze di donne e di uomini.
Come affermato nell’art. 1 dello Statuto, il PD si impegna a rimuovere gli ostacoli che si frappongono alla piena partecipazione politica delle donne e al raggiungimento della democrazia paritaria.
Roma, 17 dicembre 2012


1. Date e modalità di voto

1. Le primarie per la selezione del 90% delle candidature del PD al Parlamento nazionale si svolgono nei giorni 29 o 30 dicembre 2012. Non vengono computate le posizioni di capilista che saranno definite d’intesa tra la Direzione nazionale e le Unioni regionali.

2. Le Direzioni delle Unioni regionali si riuniscono entro il 21 dicembre e stabiliscono se nella regione le primarie si svolgono il 29 oppure il 30 dicembre 2012.

3. Si vota dalle ore 08.00 alle ore 21.00 del giorno stabilito dalla relativa Unione regionale nei seggi istituiti, di norma, presso i circoli del PD.

4. L’elettrice/ore può esprimere fino ad un massimo di due preferenze, differenti per genere. Qualora le due preferenze siano dello stesso genere, la seconda nell’ordine è nulla.


2. Elettori

1. Possono partecipare al voto per la selezione delle candidature al Parlamento nazionale:
a) le/gli elettrici/ori compresi nell’Albo delle primarie dell’ “Italia Bene Comune”;
b) le /gli iscritte/i al PD nel 2011 che abbiano rinnovato l’adesione fino al momento del voto.

2. Per esercitare il diritto di voto ciascun/a elettore/ice deve:
a) dichiararsi elettrice/ore del PD e sottoscrivere un pubblico appello per il voto al PD secondo le modalità di cui al Regolamento per le primarie “Italia Bene Comune”;
b) versare una sottoscrizione di almeno due euro per la campagna elettorale;
c) sottoscrivere l’impegno a riconoscere gli organismi di garanzia previsti nel presente Regolamento come uniche sedi per ogni eventuale interpretazione, contestazione o controversia riferibile all’organizzazione e allo svolgimento delle elezioni primarie.


3. Candidati

1. Possono essere candidati/e alle primarie gli/le iscritti/e al PD e i/le cittadini/e che si dichiarino elettori/ici del PD, che abbiano i requisiti richiesti dalla legge e dal Codice etico del PD e che sottoscrivano gli impegni in esso previsti. Si può essere candidati in un solo ambito provinciale/territoriale.

2. All’atto della presentazione della candidatura ciascun/a candidato/a dichiara di accettare in ogni sua parte il presente Regolamento e di deferire qualsiasi controversia, quesito o interpretazione -di tipo regolamentare, interpretativo o inerente allo svolgimento della campagna delle operazioni di voto e di scrutinio- esclusivamente agli organi di garanzia previsti dal presente Regolamento.

3. I candidati devono sottoscrivere inoltre, a pena di decadenza, un impegno a:
a) svolgere la campagna elettorale con lealtà nei confronti degli altri candidati evitando ogni azione che possa lederne la dignità oppure danneggiare l’immagine del PD;
b) non avvalersi di qualsiasi forma di pubblicità a pagamento;
c) contribuire, all’atto dell’eventuale accettazione della candidatura alle elezioni politiche, all’attività del PD secondo quanto stabilito nell’apposito Regolamento finanziario del PD.

4. Non sono candidabili alle primarie coloro che:
a) si trovino nelle condizioni di cui all’art. 5 del Codice etico oppure non risultino in regola con le norme che prevedono il dovere degli eletti di contribuire al finanziamento del partito, come da art. 22 comma 2 dello Statuto del PD;
b) i parlamentari europei, i Sindaci dei Comuni superiori ai 5.000 abitanti, i Presidenti dei Municipi/Circoscrizioni delle città metropolitane eletti direttamente, i Presidenti di Provincia e di Regione, gli assessori e i consiglieri regionali in carica, in Enti in cui non sia già stato disposto lo scioglimento, non sono candidabili, salvo deroghe motivate, richieste al Comitato nazionale elettorale entro il 19 dicembre, che si pronuncia sull’accoglimento o meno, d’intesa con i Segretari regionali, entro le 24 ore successive;
c) non abbiano avuto deroga dalla Direzione nazionale, come previsto all’art. 21 commi 8 e 9 dello Statuto, avendo superato quindici anni di mandato parlamentare, come da comma 3 art.21 dello Statuto;
d) i membri delle Commissioni di Garanzia.

5. Coloro che si candidano alle primarie per il Parlamento nazionale non possono essere candidati alle elezioni regionali e delle città metropolitane che si svolgono contestualmente o nei 6 mesi successivi alle elezioni politiche.


4. Formazione delle rose di candidature

1. Le rose di candidature alle primarie sono uniche per Camera e Senato e sono esaminate, definite e approvate a maggioranza dalle Direzioni dei Coordinamenti provinciali/territoriali.

2. Concorrono a formare le rose di candidature alle primarie:
a) le/gli iscritte/i e le /gli elettrici/ori del PD, che entro le ore 20 del giorno precedente la riunione della relativa Direzione provinciale, abbiano raccolto sui moduli di cui all’art. 7 del presente Regolamento e depositato presso la Direzione provinciale/territoriale un numero di firme pari al 5% - e comunque non meno di 50 e non più di 500- degli iscritti PD 2011, in almeno 3 circoli, in quell’ambito provinciale/territoriale. Con la maggioranza qualificata dei due terzi dei votanti le Direzioni regionali possono ridurre la percentuale di firme necessarie dal 5% al 3% degli iscritti PD 2011. Ciascun/a iscritto/a può sottoscrivere una sola candidatura.
b) I parlamentari uscenti, iscritti ai gruppi parlamentari del PD, che ne facciano richiesta alla Direzione provinciale entro le ore 20 del giorno precedente alla riunione della stessa.

3. Le rose dei candidati/e, da sottoporre alle primarie, sono formate dalle Direzioni provinciali in un numero di candidature non superiore al doppio delle posizioni in lista complessivamente assegnate a ciascun ambito provinciale/territoriale. Le rose devono rispettare il principio della parità di genere e rispondere a criteri di radicamento territoriale, proiezione nazionale, competenza e apertura alla società;

4. Qualora le candidature proposte eccedano il doppio delle posizioni complessivamente assegnate a ciascun ambito provinciale/ territoriale, nel rispetto della parità di genere e del pluralismo, la Direzione provinciale/ territoriale decide a maggioranza dei votanti la composizione della rosa delle candidature entro il tetto indicato. La composizione di una rosa di candidature che superi il tetto indicato può essere decisa con il voto favorevole dei due terzi dei votanti.


5. Direzione nazionale

1. La Direzione nazionale:
a) elegge il Comitato elettorale nazionale, composto sulla base delle funzioni statutarie e delle rappresentanze dei territori, al quale - nell’ambito dei principi del presente Regolamento e secondo il criterio della più ampia condivisione - è affidato il compito garantire il buon svolgimento della intera fase di selezione delle candidature;
b) approva i capilista sulla base delle proposte avanzate dal Segretario nazionale, sentiti i Segretari regionali;
c) indica candidature rispondenti a riconoscibili criteri di competenza e apertura alla società, con riferimento all’art 19 comma 2 lettere b,e, f dello Statuto, in misura non superiore al 10% delle candidature del PD;
d) approva in via definitiva le liste per Camera e Senato nella seduta dell’8 gennaio 2013, sulla base delle diverse fasi del procedimento istruttorio di selezione delle candidature.

2. Al fine di garantire il regolare e tempestivo svolgimento delle primarie e dei relativi adempimenti, le Unioni regionali e il Comitato elettorale nazionale, in caso di necessità e urgenza, esercitano poteri sostitutivi rispetto agli organi territoriali, previo parere delle rispettive Commissioni dei garanti.


6. Unioni regionali

1. Le Unioni regionali in raccordo con la Direzione nazionale:
a) coordinano lo svolgimento delle primarie nell’ambito territoriale di competenza;
b) definiscono, a maggioranza dei votanti, i criteri per le candidature sulla base dei principi della parità di genere, della competenza e dell’apertura alla società;
c) assegnano, nella stessa seduta, a ogni Coordinamento provinciale/territoriale il numero delle candidature complessivamente spettanti per la Camera e il Senato sulla base dei risultati delle elezioni politiche 2008. Per stabilire il numero delle candidature e la proporzione delle posizioni eleggibili tra i diversi ambiti provinciali/territoriali nelle liste di Camera e Senato, si suddivide, per 1,3,5,7 e così via, il totale dei voti al PD in ciascun ambito provinciale/territoriale nelle elezioni per la Camera dei Deputati nel 2008, ottenendo una serie di quozienti di entità decrescente.

2. Le Direzioni regionali possono decidere di introdurre delle deroghe a questo metodo per assicurare una più ampia rappresentanza degli ambiti provinciali/territoriali della Regione, assegnando a quelli che non raggiungono il quoziente necessario almeno una candidatura in posizione eleggibile, oppure possono decidere di accorpare gli ambiti provinciali/territoriali che non raggiungono il quoziente necessario in aree subregionali.

3. Al fine del raggiungimento dell’obiettivo della parità di genere , ciascuna Unione regionale è impegnata a realizzare un significativo avanzamento della presenza femminile rispetto alle elezioni politiche del 2008. In ogni caso, nessuna Unione regionale può scendere sotto la soglia minima del 33% della rappresentanza di genere tra le posizioni eleggibili, al fine di concorrere all’obiettivo nazionale della soglia del 40%, cioè del rispetto della norma antidiscriminatoria.

4. Per ridurre al minimo la necessità di interventi di riequilibrio di genere su base regionale dopo le primarie, le Direzioni regionali assumono il criterio dell’alternanza di genere per gli ambiti provinciali/territoriali con più di una posizione eleggibile. In ogni caso, nella riunione del 4 o 5 gennaio 2013 le Direzioni regionali decidono l’eventuale riequilibrio di genere che si renda necessario.

5. Nella stessa seduta le Direzioni regionali formulano, nel rispetto dei risultati scaturiti dalle primarie negli ambiti provinciali/territoriali e dell’equilibrio di genere, le proposte da avanzare alla Direzione nazionale, articolandole tra Camera e Senato.

6. Il Comitato elettorale nazionale assume le proposte delle Direzioni Regionali, le integra, d’intesa con i Segretari Regionali, con le proposte di cui all’art. 5, comma 1, lettera b del presente regolamento; interviene, ove necessario, per garantire l’attuazione delle regole a garanzia della rappresentanza di genere.

7. Il Comitato elettorale nazionale propone alla Direzione nazionale le candidature al Parlamento nazionale per l’esame e la definitiva approvazione.


7. Coordinamenti provinciali/territoriali

1. Le primarie si svolgono su base provinciale, oppure, dove esistono, sulla base dell’ambito dei Coordinamenti territoriali.

2. Le Direzioni provinciali/territoriali:
a) formano e deliberano, a maggioranza dei votanti, le rose di candidature nella seduta di sabato 22 o di domenica 23 dicembre 2012;
b)predispongono, almeno tre giorni prima di tali riunioni, i moduli per la raccolta delle firme degli iscritti da parte dei candidati;
c) assicurano ai/lle candidati/e l’accesso all’Anagrafe degli/lle iscritti/e PD 2011 e all’Albo degli/lle elettori/rici dell’Italia Bene Comune nel rispetto della normativa sulla privacy;
d) promuovono un’azione di comunicazione diretta a favorire la più ampia partecipazione alle primarie e la conoscenza delle candidature;
e) trasmettono, entro le ore 14 del giorno successivo lo svolgimento delle primarie, i risultati alle Unioni regionali, che a loro volta li trasmettono al Comitato elettorale nazionale.


8. Garanzie

1. La Direzione nazionale affida alla Commissione nazionale le funzioni di cui all’art.19 comma 3 c dello Statuto nazionale.
2. Eventuali ricorsi, in ogni fase dello svolgimento del procedimento delle primarie, debbono essere rivolti in prima istanza alla Commissione regionale di Garanzia, che esamina e delibera entro 12 ore, e in seconda istanza alla Commissione nazionale di Garanzia, che delibera in via definitiva entro le successive 12 ore.


9. Norma di rinvio

Per quanto non espresso e previsto dal presente Regolamento, hanno valore normativo le decisioni assunte con delibera dal Comitato elettorale nazionale e dalla Commissione nazionale di Garanzia.